NORME  DI  CARATTERE  GENERALE

    Controllo orario di lavoro

    Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato.

     Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante foglio di presenza. 

Divieto di fumare 

 E' assolutamente vietato fumare a chiunque si trovi all'interno degli edifici scolastici, anche in assenza degli alunni.

Permessi brevi (artt. 21 e 22 C.C.N.L.)     

     a)  compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazione di ore aggiuntive e ferie.

Permessi retribuiti                                                 

     Si rimanda a quanto definito dall’art. 21 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, modificato dall’art. 49 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, che si riporta:

     “A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle vigenti leggi. Per gli stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.19, comma 9, del C.C.N.L. 4 agosto 1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma”.

Chiusura prefestiva

     Nei  periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta formativa (Pof), è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. Ove non intervengano imprevedibili e eccezionali esigenze,  il servizio va organizzato in modo da consentire la chiusura nelle seguenti giornate: Vigilie di Natale, Capodanno, Pasqua.

Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse  e ferie.

  Assenze per malattia 

      Si rimanda all’art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, modificato dall’art. 49 del C.C.N.L.  26 maggio 1999, che si riporta:

       “Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio è il seguente:

         a)  intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie  superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l’eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso  e continuativo;

          b)  il 90% della retribuzione di cui alla lett. A) per i successivi 3 mesi di assenza;

          c)  il 50% della retribuzione di cui alla lett  a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

       In caso  di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre al giorno di ricovero ospedaliero, di day-hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

       Il dipendente, salvo comprovato  impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza  con indicazione della sola prognosi, entro cinque giorni successivi all’inizio  della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

      L’istituzione scolastica di appartenenza può disporre il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.

     Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati”.

      Ferie

      Per venire incontro  alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurate comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di maggio 2002.

      Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta  entro il termine fissato. Affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione.

     Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico.

TABELLA  A

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO INDIVIDUALE DI 6 ORE CONTINUATIVE
Orario settimanale INIZIO TERMINE
antimeridiano 7,30-8,00 13,30-14,00
pomeridiano 13,30-14,00 19,30-20,00