NORME
DI CARATTERE GENERALE
Controllo orario di lavoro
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere
nel posto di lavoro assegnato.
Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante foglio di presenza.
Divieto di fumare
E' assolutamente vietato fumare a chiunque si trovi all'interno degli edifici scolastici, anche in assenza degli alunni.
Permessi
brevi (artt. 21 e 22
C.C.N.L.)
a) compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di
personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi
personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di
trentasei ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il
recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore
non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con
prestazione di ore aggiuntive e ferie.
Permessi retribuiti
Si rimanda a quanto definito dall’art. 21 del C.C.N.L. del 4 agosto
1995, modificato dall’art. 49 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, che si riporta:
“A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle vigenti leggi.
Per gli stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all’art.19, comma 9, del C.C.N.L. 4 agosto 1995
indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma”.
Chiusura
prefestiva
Nei periodi di interruzione
dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano
dell’offerta formativa (Pof), è consentita la chiusura prefestiva della
scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico
compatibilmente con le esigenze di servizio. Ove non intervengano imprevedibili
e eccezionali esigenze, il servizio
va organizzato in modo da consentire la chiusura nelle seguenti giornate:
Vigilie di Natale, Capodanno, Pasqua.
Il
dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta,
utilizzare ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse
e ferie.
Assenze per malattia
Si rimanda all’art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, modificato dall’art.
49 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, che
si riporta:
“Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza
per malattia nel triennio è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito
di tale periodo per le malattie superiori
a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l’eventuale
trattamento economico accessorio a carattere fisso
e continuativo;
b) il 90% della retribuzione di cui alla lett. A) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) il 50% della retribuzione di cui alla lett
a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre al giorno di ricovero
ospedaliero, di day-hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie,
certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza
spetta l’intera retribuzione.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento,
è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza
con indicazione della sola prognosi, entro cinque giorni successivi all’inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada
in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L’istituzione scolastica di appartenenza può disporre il controllo
della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso la
competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal
primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali
pubblici o convenzionati”.
Ferie
Per venire incontro alle
esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurate comunque il servizio,
la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro la
fine del mese di maggio 2002.
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche
in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va
utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. Il piano di ferie verrà predisposto
assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto
richiesta entro il termine fissato.
Affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta
sia stata soddisfatta o meno. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario
la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso
di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite
negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione.
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare
il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla
disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il
piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l’anno
scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta
almeno tre giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che
ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico.
|
TABELLA A |
||
| ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO INDIVIDUALE DI 6 ORE CONTINUATIVE | ||
| Orario settimanale |
INIZIO |
TERMINE |
|
antimeridiano |
7,30-8,00 |
13,30-14,00 |
|
pomeridiano |
13,30-14,00 |
19,30-20,00 |